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Ordinanza — n. 19323/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating appellate court's rejected comparative factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19323/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on comparative factual arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant failed to provide a new comparison with the appellate court's specific reasoning regarding the vehicle's condition, which the lower court had adequately addressed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new grounds or arguments not previously examined; repeating comparative assessments of facts already decided by the appellate court with adequate reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal comparative factual assessment appellate court reasoning repetitive arguments procedural inadmissibility censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Corte cost. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICH ERA ANDREA nato a GIARRE il 19/12/1988 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di FICHERA Andrea ha proposto ricorso avverso la sentenza del 15/9/2022, con la quale la Corte d'appello di Catania ha confermato quella del Tribunale di condanna per furto pluriaggravato, con le generiche equivalenti (in Catania il 5/12/2015); ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze (giudizio di comparazione tra le circostanze), riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello, esaminate e rigettate con motivazione congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica; che, in particolare, parte ricorrente ha omesso di considerare che il giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali del reato è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice il quale, nella specie, ha dato conto delle ragioni della decisione (escludendo invero che l'autovettura oggetto dell'azione predatoria fosse in pessime condizioni), sì da scongiurare ogni profilo di arbitrarietà della decisione, del tutto genericamente opposto da parte ricorrente attraverso doglianze che, in definitiva, prescindono da un effettivo confronto con le giustificazioni adottate dai giudici del merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P/1r s,idente Gabriella Cappello EmaPtiele di Salvo Der DEPO&TATA IN Cls: A