Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise sentencing and exemption arguments in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Beninati's appeal inadmissible because he failed to raise specific legal grounds regarding sentencing reduction and exemption from punishment in the appellate court. Although the appellant complained about the calculation of the penalty and requested a special cause of non-punishment, these issues were not formally deduced in the prior proceedings. Consequently, the court ruled that such arguments must have been presented earlier to be considered valid in the current stage of litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals must explicitly deduce all legal grounds for violation of law and special causes of non-punishment; failure to do so in the second instance renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINATI GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/11/1987 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha ridotto la pena a Beninati Giuseppe, condannato per il reato di cui all'art. 116, comma 8, CdS, con recidiva nel biennio. In particolare la Corte, accogliendo il motivo di appello, applicava la diminuente del rito abbreviato nella misura della metà, trattandosi di reato contravvenzionale.
2. Il Beninati ricorre per Cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. Chiede inoltre l'applicazione della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. La violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio non risulta invero essere stata dedotta nei motivi di appello ( art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) con i quali il ricorrente ha lamentato esclusivamente l'errato calcolo della pena in ragione della applicazione della diminuente del rito in misura di 1/3, anziché della metà. Stesse considerazioni valgono quanto alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Rientrando la violazione nei limiti di pena già previsti anche anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs n.150 del 2022, la richiesta avrebbe dovuto essere avanzata con i motivi di appello. Va rammentato che la speciale tenuità del fatto può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, ma solo quando risulti dedotta nei motivi di appello e non siano necessari nuovi accertamenti di merito (Sez. 6 - n. 36518 del 27/10/2020, Rv. 280118-01) .
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna deltg ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consiglier estensore Il Presid