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Ordinanza — n. 19319/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated theft due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19319/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely reiterated grievances already rejected by the Court of Appeal without providing specific, critical arguments. The appellant challenged the conviction for aggravated theft based on public exposure, arguing flaws in the lower court's reasoning regarding the store's surveillance and staff duties. The court ruled that such repetitive complaints fail to meet the requirement of a substantive critique necessary for a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely repeats grievances already rejected in the second instance without offering a specific, critical argument against the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of grievances lack of specific argumentation aggravated theft public exposure Italian criminal procedure domanda d'asilo di cittadino albanese asilo a famiglia siriana revisione in materia d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.
La motivazione della Corte territoriale è infatti pienamente rispettosa dei consolidati principi giurisprudenziali correttamente richiamati, che riconoscono la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Sez. 2, Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 5, n. 8019 del 22/01/2010
(Sez. 5, n. 8019 del 22/01/2010 Ud.
Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010
Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015
248168 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLALI ILYAS ( CUI 03RGSNF ) nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 29/11/1989 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Allali Ilyas ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede ( si trattava di quattro paia di scarpe sottratti dagli scaffali di un centro commerciale a seguito della rottura della placche antitaccheggio).

2. Con i motivi di ricorso, lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine alla sussistenza della aggravante della esposizione alla pubblica fede.

3. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).

4. La motivazione della Corte territoriale è infatti pienamente rispettosa dei consolidati principi giurisprudenziali correttamente richiamati, che riconoscono la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede- nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo, nella specie gli addetti alle vendite, in quanto tali, incaricati anche di servire i clienti. (Sez. 5, n. 8019 del 22/01/2010 Ud.

Rv. 246159 - 01). Inoltre, nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza (Sez. 5, n. 35473 del 20/05/2010, Rv. 248168 - 01; Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, Rv. 265808 - 01).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 april