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Ordinanza — n. 19317/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for aggravated theft due to inadmissible procedural grounds and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19317/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a prior report without a prosecution request barred the case. The appellant argued for procedural defects and lack of aggravating circumstances, but the court found the appeal merely repeated lower court complaints without substantive critique. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the second instance without providing a specific, critical analysis of the reasoning used by the lower courts.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of specific critique procedural inadmissibility aggravated theft court costs judicial economy allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Sez. 2, Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020
Sez. U., n.41050 del 21/6/2018
" giudicato sostanziale" (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Rv.273551).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARELLO GASPARE nato a PALERMO il 10/01/1962 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Passarello Gaspare ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il delitto di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede. Con i motivi di ricorso lamenta la mancanza della condizione di procedibilità, essendo stata presentata una denuncia senza istanza di punizione del colpevole, e, nel merito, vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine alla sussistenza della aggravante contestata.

2. Il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e rríotivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).

3. La motivazione della Corte genovese, che sottolinea come la persona offesa avesse lasciato il proprio zaino in un lido balneare, allontanandosi temporaneamente, è pienamente rispettosa dei consolidati principi giurisprudenziali correttamente richiamati, che riconoscono la circostanza aggravante sul fondamento della consuetudine sociale a lasciare incustoditi gli oggetti ( il lido balneare costituisce un esempio tipico) attesa la "ratio" della norma che è quella di tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altru i proprietà (Sez. 4 - n. 26131 del 26/02/2020. Rv. 280387 - 01).

4. Deve altresì considerarsi che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato, in quanto, come è noto, la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché inidonea ad incidere sul c.d. " giudicato sostanziale" (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Rv.273551).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il Consigliere