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Ordinanza — n. 19316/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning on intoxication evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19316/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to critically analyze the appellate court's reasoning regarding the evidence of intoxication. The lower court logically rejected claims of no intoxication by citing the improbability of drug/alcohol consumption after the accident and the defendant's erratic driving behavior. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the applicant fails to provide a critical analysis of the reasoning of the court of first instance or appeal, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis intoxication evidence criminal procedure manifestly unfounded perquisizione prova della persecuzione istruzione giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEROZZIELLO GIUSEPPE nato a SALERNO il 28/12/1994 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Perozziello Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore in ordine al reato di cui agli artt. 186, co. 2 lett. b2-bis e 2- sexies, 187 d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato in stato di ebbrezza e in stato di alterazione da cannabinoidi, con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale. L'esponente lamenta con unico motivo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha già motivatamente rigettato le richieste in ordine a tutti i motivi di ricorso. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della torte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi legittimità .

In particolare la Corte salernitana confuta adeguatamente l'argomento per cui non vi sarebbe prova dell'ebbrezza al momento delta guida, essendo trascorsa qualche ora tra l'incidente e l'accertamento, richiamando l'oggettiva inverosimiglianza del fatto che droga ed alcool potessero essere stati assunti dopo l'ingresso in ospedale a seguito del sinistro; nonché la condotta di guida, rivelatrice di uno stato di scarsa lucidità; richiama infine la testimonianza dell'agente di PG in ordine al palese stato di alterazione all'ingresso in ospedale, desumibile anche dalle modalità del sinistro.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensord Il