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Ordinanza — n. 19312/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for failure to cite specific laws and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19312/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Morina Met inadmissible, rejecting four grounds challenging his conviction for theft and fraud. The Court found the first two arguments unfounded due to existing complaints and a sufficiently described charge, while dismissing the third as lacking evidence of motivational defects. Regarding the fourth ground, the Court ruled that the judge's discretion in weighing mitigating versus aggravating circumstances falls outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals regarding the citation of specific legal norms or the discretionary assessment of sentencing circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to cite specific laws discretionary sentencing review mitigating circumstances assessment Cassa delle ammende payment dichiarazioni inverosimili gravi addebiti penali difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 62 bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16 del 19/06/1996
Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008
205619 - 01; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Rv.
Sez. U n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINA MET(CUI: OONY5K9) nato il 31/05/1969 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 21 maggio 2021, con la quale Morina Met era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 493, 624 e 625, n. 6, cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione da parte della Corte territoriale della sussistenza delle condizioni di procedibilità necessarie per i reati di cui ai capi di imputazione a) e c). 2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata indicazione delle norme di legge violate, alle quali andrebbe ricondotto il fatto contestato con il secondo capo di imputazione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte territoriale rese esplicite le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto di omettere la valutazione delle doglianze difensive. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso, si rileva che essi risultano manifestamente infondati. In particolare, in relazione al primo motivo, è possibile rilevare la presenza di valide querele in atti allegate al fascicolo; in relazione al secondo motivo, risulta che il fatto contestato è compiutamente descritto nel capo di imputazione, senza alcun pregiudizio per il diritto di difesa (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619 - 01; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Rv. 242368 - 01).

4. In relazione al terzo motivo di ricorso, si rileva la sua manifesta infondatezza in quanto fa riferimento ad asseriti vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato. Nello specifico, la Corte territoriale ha ritenuto di attribuire la responsabilità all'imputato per i reati a lui ascritti sulla base del contenuto di molteplici immagini di videosorveglianza che riprendono lo stesso imputato con nitidezza intento a svolgere le condotte a lui addebitate. Tali immagini hanno, pertanto, permesso l'identificazione del soggetto grazie al confronto con il materiale fotografico già in possesso delle autorità investigative, considerata anche la lineare consequenzialità temporale e spaziale delle riprese. Inoltre, i Giudici di merito hanno ritenuto non rilevante l'assenza delle impronte digitali dell'imputato sullo sportello bancomat presso cui egli ha effettuato il prelievo, essendo uno strumento che viene utilizzato da un numero elevato di soggetti, rendendo impossibile il rilievo di specifiche tracce.

5. Il quarto motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché attiene al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Nella fattispecie in questione, la Corte distrettuale, con motivazione lineare e coerente, ha escluso la possibilità di formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla residua aggravante, alla luce dell'inclinazione dimostrata dall'imputato a commettere reati, considerando la sua abilità e la scelta di circostanze favorevoli, va rammentato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ( Sez.

U n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01), da escludersi nel caso di specie, considerando vieppiù che la pena è al di sotto del medio edittale. Nella sentenza impugnata, peraltro, è stato adeguatamente chiarito che non poteva essere diminuita la pena irrogata nei confronti di Morina Med poiché la circostanza che i reati siano stati commessi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro è prova della serialità del comportamento delittuoso.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3