Cassation court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for manifestly unfounded and inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Chia Giuseppe inadmissible, confirming the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued regarding the dismissal of commissions and rent issues, but the court found these arguments merely contestative of the trial court's logical reasoning. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be admissible and substantiated; courts dismiss appeals that are manifestly unfounded or merely contestative of the lower court's reasoning without new evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIA GIUSEPPE nato a SANT'ANTIOCO il 23/11/1944 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Chia Giuseppe ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato perché la Corte ha sostanzialmente escluso la rilevanza della dismissione delle commissioni e del licenziamento del personale, se non per evidenziare come, attraverso l'affitto delle attrezzatture, la società sia stata posta nell'impossibilità di proseguire la propria attività.
Rilevato che il secondo motivo relativo all'asserita non irrisorietà del canone d'affitto, quelle proposte dal ricorrente sono invece soltanto censure in fatto e meramente contestative della peraltro logica motivazione resa dai giudici del merito coerentemente con le risultanze esposte in sentenza. Rilevato che analoghe considerazioni valgono per le censure articolate con il terzo motivo in merito alla valutazione del significato probatorio di alcune risultanze, che peraltro evidenziano come invero l'imputato non potesse essere inconsapevole dello stato di sostanziale dissesto della società avendo avuto notizia della revoca dei fidi bancari, come logicamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i