Cassation court dismisses appeal against aggravated assault conviction, rejecting arguments on provocation and family harmony mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated voluntary injury. The appellant argued for the recognition of provocation and family harmony as mitigating circumstances, but the court found these mere legal errors regarding the specific facts. The decision rests on the established principle that contradictory mental states cannot coexist, rendering the provocation defense incompatible with the aggravating circumstance of futile motives.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 6 c.p.; Sez. 1, n. 13740/2020: The aggravating circumstance of futile motives is incompatible with the mitigating circumstance of provocation, as contradictory mental states cannot coexist in the commission of the same act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRICANO STEFANO nato a TERMINI IMERESE il 11/02/1976 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Fricano Stefano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni volontarie aggravate. Rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte per cui la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (ex multis Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, Musto, Rv. 278896).
Rilevato che quelle prospettate con il secondo e terzo motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e sulla dosimetria della pena sono mere censure in fatto e comunque manifestamente infondate. Inconferente è, infatti, per la configurabilità della citata attenuante il ristabilimento dell'armonia familiare o la decisione di disintossicarsi, posto che tali circostanze non incidono sulle conseguenze dannose o pericolose del reato di lesioni per come in concreto contestato e accertato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amme