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Ordinanza — n. 19300/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against archiving for minor offense due to procedural defect under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19300/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the investigation judge's order to archive the case inadmissible. The appellant argued for a full cassation review, but the court found the grounds cited were merely procedural defects under Article 606(e) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that appeals against archiving for minor offenses are limited to violations of law, rejecting the appellant's arguments as insufficient for this specific statutory exception.

Regesto Legislator

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Art. 411, comma 1-bis c.p.p.; Art. 606, lett. e) c.p.p.: Appeals against archiving for minor offenses are admissible only for violations of law, excluding procedural defects.

Parole chiave

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archiviazione particolare tenuità ricorso per cassazione violazione di legge vizi formali Codice di Procedura Penale inammissibilità ricorso spese processuali censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 411, comma 1-bis c.p.p.
del Tribunale di Salerno ha disposto ai sensi dell'art. 411 comma 1-bis c.p.p.
Art. 606, lett. e) c.p.p.
Rilevato che quelli dedotti dal ricorrente sono invece meri vizi riconducibili all'alveo della previsione di cui all'art. 606 lett.
Art. 111, settimo comma, Cost.
411, comma 1-bis, c.p.p., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (Sez.
art. 610 c.p
l'archiviazione del procedimento iscritto nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 610 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076
(Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANTINO GIANPIERO nato a CAVA DE' TIRRENI il 29/01/1976 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Scarantino Gianpiero ricorre avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno ha disposto ai sensi dell'art. 411 comma 1-bis c.p.p. l'archiviazione del procedimento iscritto nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 610 c.p. Rilevato che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076). Rilevato che quelli dedotti dal ricorrente sono invece meri vizi riconducibili all'alveo della previsione di cui all'art. 606 lett.

e) c.p.p., mentre il provvedimento impugnato non può ritenersi solo apparentemente motivato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ama