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Ordinanza — n. 19299/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and failure to prove necessity of renewed trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19299/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Di Grande Rosalba inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for threats, arguing for the superfluousness of a decanted witness and the necessity of a renewed trial. The court rejected these claims as generic, noting that the failure to cite witnesses already admitted triggers automatic forfeiture of evidence and that the requested retrial was merely exploratory rather than indispensable.

Regesto Legislator

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Art. 161 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the appellant fails to demonstrate the absolute necessity of a renewed trial or to explain why a decanted witness was superfluous, as the procedural term for witness citation is peremptory.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds witness forfeiture renewed trial necessity procedural peremptory term court costs and fine threats conviction minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 161 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020
Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011
Trattandosi di quaestio iuris correttamente risolta dal giudice è dunque irrilevante il difetto di motivazione sull'eccezione difensiva (Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione; Sez.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020
155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
Rilevato che con il terzo motivo vengono denunziati vizi di motivazione indeducibili nel giudizio di legittimità nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace (ex multis Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GRANDE ROSALBA nato a AUGUSTA il 20/02/1960 avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Di Grande Rosalba ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia. Rilevato che il primo motivo di ricorso deve ritenersi generico e manifestamente infondato nella misura in cui la ricorrente non precisa per quali ragioni il teste dichiarato decaduto non sarebbe stato superfluo e comunque non tiene conto dell'orientamento largamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità per cui la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (ex multis Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Rv. 279758).

Trattandosi di quaestio iuris correttamente risolta dal giudice è dunque irrilevante il difetto di motivazione sull'eccezione difensiva (Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Rilevato che anche il secondo motivo è generico, posto che la ricorrente non ha evidenziato le ragioni dell'assoluta indispensabilità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta, prospettando al contrario il carattere sostanzialmente esplorativo della testimonianza di Baffo Cristina.

Rilevato che con il terzo motivo vengono denunziati vizi di motivazione indeducibili nel giudizio di legittimità nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace (ex multis Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende