Cassation court dismisses appeal as generic and fails to address sentencing aggravation reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Bogdan Lacatus's appeal inadmissible for failing to substantively engage with the lower court's reasoning regarding sentencing aggravation. The appellate court had logically confirmed the conviction for aggravated violation of domicile based on the victim's statements about a broken lock and the instrumentality of violence against property. Consequently, the court ruled that the generic nature of the appeal implicitly refuted the appellant's arguments and ordered the dismissal with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not fully confront the reasoning of the contested judgment, particularly when the lower court has logically addressed the specific aggravating circumstances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACATUS BOGDAN nato il 25/10/1986 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Lacatus Bogdan ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di violazione di domicilio aggravato. Rilevato che il motivo di ricorso è generico nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, atteso che, sulla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, la Corte ha argomentato in maniera logica il suo riconoscimento sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito alla recente rottura del lucchetto ed alla riconducibilità di tale circostanza alla consumazione del reato.
La sentenza dunque ha motivato sulla strumentalità della violenza sulla cosa rispetto alla violazione di domicilio, rimanendo implicitamente confutato il motivo d'appello proposto dall'imputato, il quale era peraltro a sua volta generico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 a