Cassation court dismisses appeal for false currency trafficking as facts are insufficient and Euro is legal tender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Liotta Giacomo inadmissible, confirming the lower court's conviction for trafficking in counterfeit banknotes. The appellant's first two grounds were rejected as generic factual challenges failing to adequately confront the first-instance reasoning regarding his alleged habit of dealing in fake currency. The third ground was dismissed because the Euro is the sole legal tender in Italy, rendering the defendant's argument about previous currency invalid. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 455 c.p.; Art. 366 c.p.: Appeals containing only generic factual criticisms without a complete confrontation with the lower court's reasoning are inadmissible; arguments claiming the use of non-current currency are rejected where the Euro is the established legal tender.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA GIACOMO nato a CATANIA il 15/10/1995 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Liotta Giacomo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p. Rilevato che i primi due motivi contengono esclusivamente censure in fatto e comunque generiche in quanto non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, che peraltro dedotto la consapevolezza e l'abitudine allo spaccio di banconote false da parte dell'imputato dalle circostanze che hanno insospettito la persona offesa citate nella sentenza di primo grado non impugnata sul punto.
Rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'euro è la moneta avente corso legale nello Stato, avendo sostituito quella precedentemente utilizzata ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio del 3 maggio 1998 e delle disposizioni della I. n. 409 del 2001. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci