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Ordinanza — n. 19296/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19296/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19296/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPO ROIA MICHELE nato a AURONZO DI CADORE il 09/09/1970 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che De Filippo Roia Michele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, salvo che per una delle condotte distrattive originariamente contestate in relazione al quale ha riqualificato il fatto nel reato di bancarotta preferenziale dichiarandone l'estinzione per prescrizione. Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria. Rilevato che è anzitutto inammissibile la deduzione con i primi tre motivi del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p., non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 192 c.p, art. 606 c.p; Ordinanza — n. 19296/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett.

Parole chiave

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reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti amministrazione infedele qualificata stato difettoso del veicolo irregolarità finanziarie confisca del veicolo a motore infrazione commessa nell'azienda

Disposizioni normative citate

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art. 192 c.p
art. 606 c.p
b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPO ROIA MICHELE nato a AURONZO DI CADORE il 09/09/1970 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che De Filippo Roia Michele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, salvo che per una delle condotte distrattive originariamente contestate in relazione al quale ha riqualificato il fatto nel reato di bancarotta preferenziale dichiarandone l'estinzione per prescrizione. Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria. Rilevato che è anzitutto inammissibile la deduzione con i primi tre motivi del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p., non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.

c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudícando in iure ai sensi della lett.

b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett.

c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Rilevato inoltre che il primo motivo risulta generico perché la sentenza riporta le dichiarazioni della presunta cessionaria dell'auto che il ricorrente non contesta, rimanendo a questo punto irrilevante l'effettività del prestito. Rilevato che le censure proposte con il secondo motivo si rivelano versate in fatto e comunque generiche nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza.

Rilevato che analoghe considerazioni devono essere riservate alle doglianze articolate con il terzo motivo, che peraltro non tengono conto del fatto che l'imputato era amministratore della fallita e dunque tenuto ad impedire i prelievi eventualmente compiuti dal coimputato. Rilevato che il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che l'aggravante contestata e ritenuta è quella della pluralità dei fatti di bancarotta e non già quella della causazione di un danno di rilevante entità, talchè è ininfluente ai fini della sua configurabilità che una delle distrazioni sia stata derubricata a pagamento preferenziale, posto che la conferma della condanna per gli altri plurimi fatti contestati giustifica anche quella del riconoscimento della suddetta aggravante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle