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Ordinanza — n. 19294/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19294/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19294/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PETRILLI LEONARDO nato a AGROPOLI il 23/02/1961 MAROTTA VITO nato a AGROPOLI il 03/09/1985 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; ( Rilevato che Petrilli Leonardo e Marotta Vito ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia resa dal giudice di primo grado, ne ha confermato la condanna per il concorso nel delitto tentato di furto, tuttavia escludendo la sussistenza, nel caso di specie, della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. e conseguentemente rideterminando la pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19294/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 7 c.p. e conseguentemente rideterminando la pena.

Parole chiave

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furto di lieve entità tentata truffa concorso proprio danno patrimoniale procurato con astuzia reati contro il patrimonio contraffazione di merci
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PETRILLI LEONARDO nato a AGROPOLI il 23/02/1961 MAROTTA VITO nato a AGROPOLI il 03/09/1985 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; ( Rilevato che Petrilli Leonardo e Marotta Vito ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia resa dal giudice di primo grado, ne ha confermato la condanna per il concorso nel delitto tentato di furto, tuttavia escludendo la sussistenza, nel caso di specie, della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. e conseguentemente rideterminando la pena.

Considerato che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del Petrilli, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è indeducibile in questa sede in quanto, nel reiterare la medesima doglianza già prospettata in sede di appello, il ricorrente di fatto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, invero riconoscendo nella condotta tenuta dal ricorrente - consistita, tra l'altro, nell'aver avvisato il coimputato dell'arrivo della persona offesa sul luogo del delitto - gli estremi del contributo mediante agevolazione; ragione per cui occorre ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (ex multis Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del Marotta, con il quale si lamentano vizi di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità, nel caso di specie, del tentativo, è manifestamente infondato in quanto, pur dando atto della necessità di adottare a tal fine il criterio della cd. "prognosi postuma", propone una soluzione evidentemente difforme da quanto premesso, stante il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui detto giudizio va compiuto alla stregua della situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (ex multis Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032).

Ed in tal senso è appena il caso di evidenziare che l'imputato era ben consapevole del fatto che il finestrino era stato lasciato leggermente aperto, come logicamente desunto dalla Corte dal fatto che il teste Pazzano lo ha visto introdurre nell'apertura il braccio. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa d