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Ordinanza — n. 19292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for continued offenses. The appellant argued for reduced sentencing and conditional suspension, but the court found these claims contradicted established case law regarding minor damage thresholds and the limits on repeated conditional suspensions. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 62 co. 4 c.p.; Art. 163 c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and lack substantive merit, as the court of first instance exercises discretionary sentencing powers within established legal principles.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded conditional suspension limits continued offenses sentencing discretion attenuazione della pena caso di rigore modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 62 co. 4 c.p.
L'unico motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi di motivazione sotto plurimi profili - e, nella specie, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co.
Art. 163 c.p.
4 c.p., alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio ex art. 163 c.p. - è manifestamente infondato in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 163 c.p
4 c.p., alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio ex art. 163 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 1, n. 2153 del 10/05/1993, Tonnassetti
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAGAPANE MOSE' nato a FROSINONE il 11/08/1974 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di Fragapane Mosè per i reati continuati di cui agli artt. 624, 625 co. 1 e 2 e 707 c.p. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi di motivazione sotto plurimi profili - e, nella specie, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 4 c.p., alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio ex art. 163 c.p. - è manifestamente infondato in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.

In primo luogo, invero, questo non tiene conto del fatto che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che la valutazione circa l'esiguità dell'offesa debba considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivati in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615). Ancora, il ricorrente non si confronta con il fatto che la graduazione della pena, salvo in ipotesi di manifesta illogicità argomentativa, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., circostanza certo ravvisabile nel caso di specie, avendo i giudici dell'appello assolto all'onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), per di più negando la concessione della sospensione condizionale della pena in corretta applicazione del principio per cui la reiterazione di tale beneficio non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e la entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne perché, fondandosi questa sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sembra ragionevole che la sospensione non sia concessa per più di due volte, essendo coerente che in caso di recidiva plurima sia inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento (ex multis Sez. 1, n. 2153 del 10/05/1993, Tonnassetti, Rv. 195657).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammen