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Ordinanza — n. 19283/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of prescription defense; court ruled prescription occurred after appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19283/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the crime of false accusation had prescribed before the appellate court's judgment, but the court found this claim unfounded. The court determined that the prescription period expired on March 2, 2024, which was after the appellate decision was rendered.

Regesto Legislator

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Art. 157 ss. c.p.; The criminal offense is not prescribed if the prescription period expires after the final judgment of the second instance court.

Parole chiave

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false accusation criminal prescription appellate judgment statute of limitations inadmissible appeal inganno sull'identità dichiarazione mendace perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 ss. c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELONERO DIEGO nato a GELA il 05/07/1973 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Pelonero Diego ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496 c. p.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato, asseritamente maturata in epoca anteriore la pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato in quanto, stando ai dettami di cui agli artt. 157 ss. c.p., il delitto risulta prescritto al 2 marzo 2024 (così da tener conto dei plurimi periodi di sospensione del termine, i quali ammontano a 384 giorni), ossia successivamente rispetto alla decisione dei giudici dell'appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il