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Ordinanza — n. 19279/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against appellate court annulment for lack of two pages of sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, rejecting their claim that the Milan Court of Appeal erred in annulling the first-instance judgment due to missing two pages of sentencing reasoning. The appellants argued this violated procedural norms regarding the requirement to articulate the argumentative path for penalties and civil liability effects. The court ruled that such a deficiency does not render the original decision nonexistent, as the oral reading constitutes a valid operative provision capable of becoming final.

Regesto Legislator

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Art. 546 c.p.p.; Art. 179, 180 c.p.p.: The absence of specific pages detailing the reasoning path does not render a judicial decision nonexistent, as the operative provision read in court remains a valid decisory act with binding effects.

Parole chiave

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lack of reasoning nonexistent decision judicial review appeal inadmissibility sentencing rationale motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 546 c.p.p.
presso il Tribunale di Milano per il rinnovo del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo la quale in tema di requisiti della sentenza (art. 546 cod.
Art. 179 c.p.p.
Art. 180 c.p.p.
art. 546 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Milano per il rinnovo del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo la quale in tema di requisiti della sentenza (art. 546 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 47068 del 12/06/2018, Bida Khalid
Sez. 5, Sentenza n. 8106 del 17/12/2003, Esposito
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIACENTINI STEFANO nato a CASSINO il 18/12/1975 BARCHIESI GIUSEPPINA nato a CASSINO il 24/02/1977 MAISTO ANTONIO nato a CASSINO il 02/01/1974 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; ,47\ Rilevato che Piacentini Stefano, Barchiesi Giuseppina e Maisto Antonio, condannati in primo grado per il delitto di cui agli artt. 216 co.1 n.1 e 2, 219 co.1 e co.2 n.1, 223 co.1 e co.2 n.1-2 I. fall., ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ha annullato la decisione di primo grado del Tribunale di Milano per mancanza nell'originale della motivazione di due pagine recanti l'indicazione del percorso argomentativo seguito dal Tribunale in ordine alla determinazione delle pene inflitte agli imputati e agli effetti risarcitori delle affermate responsabilità penali, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso del procedimento.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano inosservanza della legge penale e delle norme processuali in relazione agli artt.179 e 180 cod. proc. pen. per non aver la Corte d'appello dichiarato la giuridica inesistenza della sentenza di primo grado e la conseguente trasmissione degli atti al G.u.p. presso il Tribunale di Milano per il rinnovo del decreto di citazione a giudizio, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia secondo la quale in tema di requisiti della sentenza (art. 546 cod. proc. pen.), la carenza dell'apparato motivazionale o l'omissione della motivazione non determina l'inesistenza della pronuncia, in quanto il dispositivo letto in udienza è provvedimento decisorio con effetti propri, idoneo a passare in giudicato se non impugnato, di guisa che nel caso di impugnazione la sentenza deve essere annullata per mancanza di motivazione ed il giudice che deve procedere al nuovo giudizio è quello di primo grado (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 47068 del 12/06/2018, Bida Khalid, Rv. 274330;

Sez. 5, Sentenza n. 8106 del 17/12/2003, dep. 25/02/2004, Esposito, Rv. 228745). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amme