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Ordinanza — n. 19278/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds already reviewed by lower courts on fraud and bankruptcy charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19278/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Patrizio Crepaldi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for aggravated fraudulent bankruptcy, arguing procedural errors regarding witness testimonies and document findings in both the original charges and the appeal. The court rejected these claims as repetitive, noting that the lower courts had already adequately examined and dismissed similar arguments without logical or legal flaws.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist of repetitive grounds already examined and dismissed by the court of first instance or appeal, lacking specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds fraudulent bankruptcy Cassation review lower court facts responsabilità degli amministratori bancarotta fraudolenta amministrazione infedele

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREPALDI PATRIZIO nato a RHO il 14/10/1949 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Crepaldi Patrizio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa da Tribunale di Monza, ha confermato la sua condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, commesso nella qualità, prima, di componente del consiglio di amministrazione di Biofarmitalia s.p.a. e poi di liquidatore e legale rappresentante di La Fonte s.p.a., ridimensionando il trattamento sanzionatoti° precedentemente inflitto dal giudice di prime cure, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla aggravante contestata.

Rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - in relazione ai :'atti originariamente contestati al capo b) dell'imputazione, con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione in ordine alle deposizioni testimoniali e alle risultanze documentali, nonché inosservanza della legge penale, mentre, in relazione ai fatti di cui al capo a) dell'imputazione, con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione in ordine alle deposizioni testimoniali e alle risultanze documentali già richiamate nei motivi d'appello, nonché inosservanza della legge penale - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi, avendo ad oggetto questioni riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Ritenuto che le censure articolate con entrambi i motivi e ribadite con la memoria depositata dalla difesa non sono consentite in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 18 della sentenza d'appello). Infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Rilevato in particolare, quanto all'affitto del ramo d'azienda, che oggetti di contestazione non è il negozio in sé, quanto il fatto che non sia mai stato riscosso il relativo canone. Rilevato altresì, quanto al ruolo svolto dall'imputato nella gestione della fallita, come la Corte ha richiamato a sostegno delle proprie logiche conclusioni, dichiarazioni testimoniali di alcuni dei dipendenti e di uno dei coimputati, argomentazione con la quale il ricorso non si è confrontato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Il Presidente Luca orelli Enrico tanislao Scarlini DE.POiSPIATA CAjNiC.:.:...L.E