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Ordinanza — n. 19276/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded legal error and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19276/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mirabella Carmelo Antoniino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different application of Article 81 of the Penal Code regarding criminal continuation and requested generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as the conviction concerned a single crime, rendering the continuation argument irrelevant, and found the appeal's arguments on mitigation to be generic and unsupported by the lower court's reasoned decision.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged legal error is manifestly unfounded, such as when the conviction concerns a single crime excluding the issue of criminal continuation, and when arguments regarding generic mitigating circumstances are generic and lack factual basis.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded error generic mitigating circumstances single crime conviction criminal continuation doctrine revisione della sentenza penale aggravamento della pena rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA CARMELO ANTONINO nato a CATANIA il 20/05/1972 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Mirabella Carmelo AntoriRD ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per alcuni dei reati contestatigli per difetto di querela, confermando invece la condanna del medesimo per il delitto di furto aggravato di cui al capo b), con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen, è manifestamente infondato, atteso che la conferma della condanna ha riguardato un unico reato, rimanendo dunque estraneo all'oggetto della sentenza impugnata qualsiasi profilo attinente alla continuazione. Ritenuto, quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che quelle del ricorrente sono censure generiche e in fatto in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione. esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm