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Ordinanza — n. 19275/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction for systematic tax omissions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19275/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued for a simple documentary bankruptcy classification and challenged the application of specific criminal provisions. The court rejected these claims as legally unfounded, citing established case law that infers fraudulent intent from systematic omissions of fiscal and social security payments.

Regesto Legislator

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Art. 216 comma 1 n.2) e 223 comma 1 e 2 n.2) I. fall.: The court establishes that systematic omission of tax and social security payments allows the inference of fraudulent intent in documentary bankruptcy, distinguishing it from simple negligence.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy documentary bankruptcy systematic omissions tax evasion criminal liability insolvency proceedings fraudulent intent bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 216 comma 1 n.2) I. fall.
Art. 223 comma 1 e 2 n.2) I. fall.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI LUCIO nato a BISCEGLIE il 18/05/1976 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Parisi Lucio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ne ha conferma la condanna per i delitti di cui agli artt. 216 comma 1 n.2) e 223 comma 1 e 2 n.2) I. fall., commessi nelle qualità di amministratore di diritto e socio unico della Paris Tessile s.r.I., dichiarata fallita nel 2017.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'insussistenza degli elementi del reato di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo b) d'imputazione è manifestamente infondato e generico, posto che la Corte ha ampiamente argomentato sull'influenza determinata sull'aggravamento del dissesto, già rivelatosi nel 2012, della sistematica omissione dei versamenti tributari e previdenziali (v. in particolare p. 6 della sentenza impugnata), mentre, contrariamente a quanto sostenuto, non ha in alcun modo configurato quello ritenuto come reato di pericolo, né ha evocato ipotetiche distrazioni da parte dell'imputato.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata qualificazione giuridica del reato di cui al capo a) come bancarotta semplice documentale è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali, così come ha fatto la Corte territoriale inferendo logicamente dalla sistematica omissione degli obblighi fiscali e previdenziali la finalità sottesa alla sottrazione della contabilità (ex multis Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle