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Ordinanza — n. 19274/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for theft as argument is inadmissible due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19274/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Kajana Leonard inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Leonard argued that the Court of Appeal of Milan erred in sentencing him for aggravated theft instead of fraud, claiming a defect in the reasoning of the lower judgment. The court rejected this claim because the argument merely reproduced points already thoroughly examined and dismissed by the trial judge without offering specific legal criticism of the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing specific criticism of the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism reproduction of arguments defect in reasoning Cassation procedure abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAJANA LEONARD nato il 16/05/1979 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; • Rilevato che Kajana Leonard ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di truffa, non è deducibile in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis