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Ordinanza — n. 19273/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidiva ground in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the ground regarding the lack of repeated recidiva during the appellate proceedings. Although the defense argued the lower court incorrectly applied Article 69 of the Penal Code, the law requires such specific objections to be explicitly stated in the appeal to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of repeated recidiva was not previously deduced as a specific motive of appeal, as the configurability of recidiva constitutes an autonomous point of the decision.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repeated recidiva Article 606 procedural code Article 69 penal code autonomous point decision difesa penale altri capi d'accusa perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
in ragione della affermata insussistenza della contestata recidiva reiterata e specifica, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 69 cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
in ragione della affermata insussistenza della contestata recidiva reiterata e specifica, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO CHRISTIAN nato a MILANO il 10/03/1973 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Franco Christian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato. Rilevato che il difensore ha presentato memoria insistendo nel ricorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. in ragione della affermata insussistenza della contestata recidiva reiterata e specifica, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

In particolare, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, ove l'appello abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'altra aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (ex multis Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803). Rilevato che peraltro, con riferimento all'esecuzione delle pene oggetto delle condanne più risalenti (contrariamente a quanto avvenuto con quella pronunziata con la sentenza del 23 novembre 2005), non risulta dal certificato penale che l'imputato abbia avuto accesso all'affidamento in prova ai servizi sociali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così