Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidiva ground in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the ground regarding the lack of repeated recidiva during the appellate proceedings. Although the defense argued the lower court incorrectly applied Article 69 of the Penal Code, the law requires such specific objections to be explicitly stated in the appeal to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of repeated recidiva was not previously deduced as a specific motive of appeal, as the configurability of recidiva constitutes an autonomous point of the decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO CHRISTIAN nato a MILANO il 10/03/1973 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Franco Christian ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato. Rilevato che il difensore ha presentato memoria insistendo nel ricorso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. in ragione della affermata insussistenza della contestata recidiva reiterata e specifica, non è consentito in sede di legittimità poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
In particolare, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, ove l'appello abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'altra aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (ex multis Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803). Rilevato che peraltro, con riferimento all'esecuzione delle pene oggetto delle condanne più risalenti (contrariamente a quanto avvenuto con quella pronunziata con la sentenza del 23 novembre 2005), non risulta dal certificato penale che l'imputato abbia avuto accesso all'affidamento in prova ai servizi sociali.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così