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Ordinanza — n. 19272/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for aggravated theft as generic complaints lacking specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19272/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Giovanni and Francesco Venosa inadmissible regarding their conviction for aggravated theft. The appellants argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, but the court found their complaint intrinsically generic and devoid of necessary factual comparison with the appellate judgment's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints lacking a factual comparison with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure inadmissible appeal generic complaint lack of motivation aggravated theft procedural costs fine collection circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VENOSA GIOVANNI nato il 04/02/1979 VENOSA FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/08/1986 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; • Rilevato che Venosa Giovanni e Venosa Francesco ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia intrinsecamente generico, limitandosi all'enunciazione della doglianza, e comunque privo del necessario confronto con la motivazione della sentenza, che ha ampiamente argomentato sul punto. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu 00,00 a favore della Cassa delle ammende. Il Presidente Enrico VQ. io Stanislao Scarlini ......._ ,- DEPOSITATA IN C AN I.. ;7 RIA 5 (MO