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Ordinanza — n. 19270/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific vices of the lower judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ben Al Arbi Mohamed inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment from Venice but failed to provide specific reasons identifying the vices of the contested decision. Consequently, the court ruled that the grounds were too generic to be examined in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to indicate specific reasons capable of revealing defects in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specific vices legitimacy review Cassazione ordinanza censure procedurali condono delle spese procedurali costi della perizia

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AL ARBI MOHAMED CUI 049W97Q nato il 06/02/1986 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; • OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ben Al Arbi Moharn ed avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso sono inammissibili per genericità, difettando l'indicazione di specifiche ragioni idonee a far emergere vizi della sentenza impugnata rilevabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere sore Il Presidente