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Ordinanza — n. 19269/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific vices for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19269/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Luca Cestaro's appeal against the Court of Appeal of Venice inadmissible. Cestaro argued for a review of the lower court's decision, but the court found his grounds too generic to identify specific defects suitable for a merits review. Consequently, the appeal was rejected, and Cestaro was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the particular vices of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Court of Cassation specific vices procedural costs censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESTARO LUCA nato a ZEVIO il 28/04/1986 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Cestaro avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso sono inammissibili per genericità, difettando l'indicazione di specifiche ragioni idonee a far emergere vizi della sentenza impugnata rilevabili in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estenso Il Presidente