Cassation court dismisses appeal for generic sentencing criticisms as inadmissible under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Lovacovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentence for recidivism and lack of generic mitigating circumstances, arguing they were not properly excluded or applied. The court rejected these grounds as generic and unfounded, noting that the first-instance judge had already thoroughly and logically addressed these specific issues with correct legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: appeals based on generic criticisms of sentencing are inadmissible in the Court of Cassation if the lower court has already adequately examined and dismissed the specific legal grounds with correct reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVACOVIC MICHELE nato a PIOVE DI SACCO il 04/07/1995 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZ LAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Lovacovic avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. considerato che entrambi i motivi risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di nneritojche ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine al trattamento punitivo: in relazione al primo motivo di ricorso che contesta l'omessa esclusione della recidiva la Corte d'Appello di Venezia ha valorizzato sia i numerosi e diversi precedenti penali che la manifesta insofferenza del ricorrente al rispetto delle prescrizioni impostegli (pag. 3 della sentenza impugnata); nonché sul sec:ondo motivo di ricorso relativo all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche/ dovuta alla mancanza di segni di resipiscenza da parte ricorrente (pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere este re Il Pr