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Ordinanza — n. 19265/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding sentence continuation and aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19265/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaele Violante inadmissible and ordered him to pay costs. Violante challenged the appellate court's sentence increases based on internal continuation and aggravation for injuries, but the court found his arguments logically flawed and unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected because the reasoning relied on generic and unfounded claims rather than substantive legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and lack logical coherence, particularly when the lower court's reasoning adequately addresses the specific facts of continuation and aggravation.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded logical fractures sentence continuation aggravation for injuries costs of appeal Cassa delle ammende adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLANTE RAFFAELE nato a SIRACUSA il 09/12/1991 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Violante avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si ctesta la motivazione in relazione agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, sviluppa motivi, oltre che generici, manifestamente infondati in presenza di una motivazione immune da fratture logiche/ che ha tenuto conto sia della continuazione interna in ragione della resistenza nei confronti della pluralità dei pubblici ufficiali che del relativo aumento per lesioni (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte d'Appello di Catania); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere ester Il President