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Ordinanza — n. 19264/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19264/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19264/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMAGLIA GERLANDO nato a PORTO EMPEDOCLE il 05/11/1968 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gerlando Gramaglia avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso (concernenti la ricostruzione del fatto e l'esclusione della scriminante ex art. 131-bis cod. pen.) sono manifestamente infondati; ritenuto che la prima questione non tiene conto dell'adeguata motivazione che ha condotto all'affermazione di responsabilità; rilevato che con l'appello non era stata censurata l'omessa dichiarazione di particolare tenuità del fatto che, ad ogni modo, risulterebbe impedita stante il quadro di complessiva gravità del fatto e i precedenti gravanti sull'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19264/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.) sono manifestamente infondati; ritenuto che la prima questione non tiene conto dell'adeguata motivazione che ha condotto all'affermazione di responsabilità; rilevato che con l'appello non era stata censurata l'omessa dichiarazione di particolare tenuità del fatto che, ad ogni modo, risulterebbe impedita stante il quadro di complessiva gravità del fatto e i precedenti gravanti sull'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali remissione della pena punibilità gravità della pena scemata imputabilità recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMAGLIA GERLANDO nato a PORTO EMPEDOCLE il 05/11/1968 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Gerlando Gramaglia avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi di ricorso (concernenti la ricostruzione del fatto e l'esclusione della scriminante ex art. 131-bis cod. pen.) sono manifestamente infondati; ritenuto che la prima questione non tiene conto dell'adeguata motivazione che ha condotto all'affermazione di responsabilità; rilevato che con l'appello non era stata censurata l'omessa dichiarazione di particolare tenuità del fatto che, ad ogni modo, risulterebbe impedita stante il quadro di complessiva gravità del fatto e i precedenti gravanti sull'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consi