Ordinanza — n. 19261/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN YOUSSEF HAYTAM ( CUI 04YY730 ) nato il 06/11/1989 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Hltam Ben Youssef avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile, perché avente ad oggetto censure generiche di natura meramente assertiva sulla sussistenza di cause non punibilità ex art. 129 c.p.p.; ritenuto che, in relazione al secondo motivo inerente l'eccessività della pena, i giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici e sufficienti considerando un trattamento punitivo leggermente superiore al minimo edittale tenuto conto della rilevanza del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato desunta anche dai precedenti penali dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 19261/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. è inammissibile, perché avente ad oggetto censure generiche di natura meramente assertiva sulla sussistenza di cause non punibilità ex art. 129 c.p.p.; ritenuto che, in relazione al secondo motivo inerente l'eccessività della pena, i giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici e sufficienti considerando un trattamento punitivo leggermente superiore al minimo edittale tenuto conto della rilevanza del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato desunta anche dai precedenti penali dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN YOUSSEF HAYTAM ( CUI 04YY730 ) nato il 06/11/1989 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Hltam Ben Youssef avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile, perché avente ad oggetto censure generiche di natura meramente assertiva sulla sussistenza di cause non punibilità ex art. 129 c.p.p.; ritenuto che, in relazione al secondo motivo inerente l'eccessività della pena, i giudici di merito hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici e sufficienti considerando un trattamento punitivo leggermente superiore al minimo edittale tenuto conto della rilevanza del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato desunta anche dai precedenti penali dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere est re Il Presiden