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Ordinanza — n. 19260/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19260/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI MASSIMILIANO nato a MONTEVARCHI il 16/04/1969 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Nicolosi avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato dui all'art. 337 c.p., con il quale si contesta il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità /che ha valorizzato oltre ai numerosi precedenti penali emergenti dal casellario giudiziale anche la piena consapevolezza dell'imputato detenuto nel violare le regole dell'istituto di restrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 c.p; Ordinanza — n. 19260/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 c.p., con il quale si contesta il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità /che ha valorizzato oltre ai numerosi precedenti penali emergenti dal casellario giudiziale anche la piena consapevolezza dell'imputato detenuto nel violare le regole dell'istituto di restrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzioni penali capacità di subire la carcerazione precedenti penali rilevanti esenzione dalla pena impunità

Disposizioni normative citate

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art. 337 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI MASSIMILIANO nato a MONTEVARCHI il 16/04/1969 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Nicolosi avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso afferente al reato dui all'art. 337 c.p., con il quale si contesta il vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità /che ha valorizzato oltre ai numerosi precedenti penali emergenti dal casellario giudiziale anche la piena consapevolezza dell'imputato detenuto nel violare le regole dell'istituto di restrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere esten •re Il Presidente