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Ordinanza — n. 19256/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19256/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERATO SALVATORE nato a MASSA DI SOMMA il 07/10/1996 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLL Edato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; E OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Liberato avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione y<avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto - nel caso di specie la non configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. - in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - Rv. 277196); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 19256/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto - nel caso di specie la non configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. - in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - Rv. 277196); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale rinuncia a pretese di salario revoca dell'opposizione azione di contestazione rifiuto del servizio militare procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 337 cod. pen
pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto - nel caso di specie la non configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERATO SALVATORE nato a MASSA DI SOMMA il 07/10/1996 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLL Edato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; E OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Liberato avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione y<avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto - nel caso di specie la non configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. - in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 - Rv. 277196); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere esten are Il Presidente