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Ordinanza — n. 19255/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19255/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19255/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURLAN LUCA nato a PREGANZIOL il 05/11/1968 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Furlan avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed, in generale, alla congruità del trattamento sanzionatorio così come individuato dal giudice di primo grado (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19255/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed, in generale, alla congruità del trattamento sanzionatorio così come individuato dal giudice di primo grado (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali motivi di cassazione spese di esecuzione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURLAN LUCA nato a PREGANZIOL il 05/11/1968 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Furlan avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed, in generale, alla congruità del trattamento sanzionatorio così come individuato dal giudice di primo grado (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere est- • ore Il Presidente