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Ordinanza — n. 19254/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for resisting arrest as grounds are unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19254/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Picciuto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for resisting arrest, arguing that the video evidence proving his identity and the act was inadmissible under the summary procedure. The court rejected these claims, noting that the lower courts correctly established the appellant's identity and that the video evidence was lawfully obtained and sufficient to prove the crime.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 169 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded criticisms regarding the conviction for resisting arrest and the admissibility of video evidence obtained during preliminary investigations are inadmissible when the lower courts have provided exhaustive and logically sound reasoning.

Parole chiave

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resisting arrest video evidence admissibility summary procedure inadmissible appeal criminal conviction reati contro la pubblica autorità impedimento di un atto dell'autorità violenza di Stato

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 169 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIUTO ANTONIO nato a LUCERA il 16/09/1989 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio PicciJto avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; considerato che, quanto al primo motivo con cui si censura l'affermazione di responsabilità del ricorrente, dal momento che non sarebbe stato accertato oltre ogni ragionevole dubbio che fosse stato il ricorrente a porre in essere la condotta contestata, i giudici di merito, con motivazione esaustiva e priva di fratture logiche, hanno dato conto dei plurimi elementi che dimostrano che il ricorrente fosse il protagonista del filmato e il medesimo soggetl:o fermato dagli agenti, mostrando il video il medesimo episodio di resistenza per cui si procede (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado e pag. 2 sentenza appello); ritenuto che alla medesima conclusione si giunge in relazione al secondo motivo di ricorso - che censura l'utilizzabilità dell'atto di indagine costituito dal filmato video, da considerarsi alla stregua di una dichiarazione predibattimentale - profilo rispetto al quale la Corte d'appello ha correttamente rilevato che, alla luce del prescelto rito abbreviato, risulti pienamente utilizzabile il compendio probatorio derivante dalle indagini preliminari, non essendo l'acquisizione avvenuta contra legem; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere e sore Il