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Ordinanza — n. 19251/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being repetitive and unfounded regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19251/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Barbara Pacifico inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code and imposed excessive sanctions. The court rejected these claims as repetitive and unfounded, noting that the appealed judgment correctly weighed mitigating factors and unfavorable prognoses before sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on alleged failure to apply non-prosecution causes or excessive sentencing are inadmissible if they are repetitive and manifestly unfounded, as the lower court has already correctly evaluated all relevant mitigating and aggravating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds non-prosecution cause excessive sentencing Cassazione ordinanza Art. 131-bis penal procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
è inammissibile perché ripetitivo e manifestamente infondato; ritenuto, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché, in generale, all'eccessivo trattamento sanzionatorio.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
è inammissibile perché ripetitivo e manifestamente infondato; ritenuto, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIFICO BARBARA nato a ROMA il 08/03/1982 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Barbara Pacifico avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché ripetitivo e manifestamente infondato; ritenuto, in particolare, che l'unico motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché, in generale, all'eccessivo trattamento sanzionatorio.

Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato la presenza di elementi ostativi una mitigazione della pena (i precedenti specifici della ricorrente) e l'assenza di elementi idonei a fondare una prognosi favorevole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma Id di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Id Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere este re Il Presid