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Ordinanza — n. 19247/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19247/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19247/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGHATECH MUSA nato il 12/12/1994 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Musa Singhatech avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sul presupposto che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare lo stato di difficoltà economica dell'imputato e il suo disagio sociale; rilevato che il motivo è aspecifico, non confrontandosi con l'esclusione della natura occasionale del reato che, in base alla richiamata norma, costituisce motivo ostativo rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19247/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., sul presupposto che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare lo stato di difficoltà economica dell'imputato e il suo disagio sociale; rilevato che il motivo è aspecifico, non confrontandosi con l'esclusione della natura occasionale del reato che, in base alla richiamata norma, costituisce motivo ostativo rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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restituzione dell'assistenza sociale ripristino dello statuto di rifugiato ricongiungimento familiare inverso rigore per motivi familiari ripristino della rendita di invalidità indennità di nuova sistemazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGHATECH MUSA nato il 12/12/1994 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Musa Singhatech avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sul presupposto che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare lo stato di difficoltà economica dell'imputato e il suo disagio sociale; rilevato che il motivo è aspecifico, non confrontandosi con l'esclusione della natura occasionale del reato che, in base alla richiamata norma, costituisce motivo ostativo rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere esten e Il Presidente