Cassation court dismisses appeal for evading sentence and notification errors as inadmissible due to lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Tagliente inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against a conviction for evading a sentence and alleged improper notification of a supervision order, but the court found these arguments either repetitive of lower court findings or entirely new. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds did not meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation must present new grounds; arguments merely reproducing lower court reasoning or failing to be raised in appeal are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIENTE SALVATORE nato a BRINDISI il 01/01/1962 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; E OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da Salvatore Tagliente, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. ,sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che il primo motivo attinente al reato di evasione risulta essere meramente riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici dai giudici merito/che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento all'elemento soggettivo del reato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che anche il terzo motivo, attinente alla corretta notifica dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona del 27/06/2018 risulta essere adeguatamente motivato dalla Corte d'Appello di Ancona (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che infine il secondo motivo inerente allo stato di necessità non risulta essere stato dedotto in appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2