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Ordinanza — n. 19240/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to confront the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Anna Rispoli inadmissible and ordered her to pay costs. Rispoli challenged a Salerno Court of Appeal judgment regarding resistance and a specific mitigating circumstance, arguing the lower court failed to address her conduct. The court rejected this because Rispoli did not engage with the actual reasoning of the contested decision, offering an alternative fact reconstruction that falls outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 393 bis cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to confront the reasoning of the contested judgment, presenting instead an alternative fact reconstruction unsuitable for examination at this stage.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to confront reasoning alternative fact reconstruction appellate review scope resistance crime mitigating circumstance costs award spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 393 bis cod. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 393 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISPOLI ANNA nato a CAVA DE TIRRENI il 06/09/1978 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Anna Rispoli avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuta la manifesta infondatezza dei motivi con i quali si deduce l'insussistenza della condotta di resistenza e, in ogni caso, la configurabilità della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.; ritenuto che la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti insuscettibile di esame in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore cella Cassa delle w-nmende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente