Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal conviction for obstructing police identification and assault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Massimo Angeloni inadmissible regarding his conviction for obstructing police identification and assault. The Court of Appeal had already thoroughly examined arguments concerning procedural violations, the applicability of specific criminal provisions, and the lack of self-defense justification. The Supreme Court upheld the lower court's decision, citing the manifestly unfounded nature of the new claims and the absence of any reviewable errors in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, 582, 393-bis, 131-bis, 210 cod. pen.; Art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen.: Appeals based on issues already adequately examined and rejected by the court of first instance, or manifestly unfounded, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELONI MASSIMO nato a CELANO il 04/03/1961 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso proposto da Massimo Angeloni, afferente alla condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai corretti argomenti giuridici ditegiudice di merito e, comunque, manifestamente infondati;
Considerato, invero, che, quanto ai motivi afferenti alla violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. in relazione all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. e all'omessa assunzione di documentazione a discarico del ricorrente e audizione dei testi di difesa, la Corte d'appello, con congrua motivazione e facendo corretta applicazione della legge penale ha ritenuto: quanto al primo profilo, che l'omissione dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., non dia luogo ad inutilizzabilità là dove la situazione di incompatibilità a testimoniare non sia stata dedotta prima dell'esame, dovendosi rilevare, peraltro, secondo quanto affermato dal ricorrente, che la posizione dei soggetti indagati in procedimento connesso era stata archiviata, non versando dunque gli stessi in situazione di incompatibilità a testimoniare (cfr.
Sez. 6, n. 34562 del 07/07/2021, Carleo, Rv. 281982); quanto al secondo profilo, che non si comprencleitdalla generica richiesta dell'imputato quale documentazione avrebbe dovuto essere acquisita nonché la rilevanza della stessa e che, in ogni caso, era stato raccolto esaustivo materiale probatorio, tra cui le numerose produzioni documentali del ricorrente (cfr. pag. 13); Ritenuto che, quanto ai motivi afferenti all'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e all'omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., la Corte d'appello — con corretta ed esaustiva motivazione — ha ritenuto integrato il predetto reato essendo stato accertato che la condotta violenta del ricorrente fosse rivolta ad impedire l'atto d'ufficio degli agenti, che stavano procedendo alle operazioni di identificazione del ricorrente, e ritenutcknon configurabile la detta scriminante dal momento che in tale atto non è ravvisabile alcun profilo di arbitrarietà (cfr. pag. 11);
Considerato, infine, che, quanto al motivo afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. In relazione al reato di lesioni, la Corte d'appello, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha valutato come ostativi al giudizio di tenuità dell'offesa le gravi modalità della condotta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d