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Ordinanza — n. 19237/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigation claim lacking specific factual basis and procedural merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19237/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carmelo Nicolosi inadmissible due to the manifest unfoundedness of his claim regarding generic mitigating circumstances. The appellant argued that generic mitigation was not recognized, yet the lower court applied such mitigation, reducing the sentence below the statutory minimum. The court rejected this argument because the claim was too generic and failed to address the specific application of mitigation that resulted in a lighter penalty.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal based on a generic claim for mitigation of punishment is inadmissible when it lacks specific factual grounds and contradicts the lower court's finding that mitigation was applied.

Parole chiave

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generic mitigation claim manifest unfoundedness procedural inadmissibility statutory minimum penalty Cassation appeal dismissal motivi di cassazione attenuazione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI CARMELO nato a CATANIA il 11/01/1982 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Nicolosi avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il mancato 'riconoscimento delle attenuanti generiche, stante la sua genericità e non confrontandosi con l'osservazione secondo cui le attenuanti sono state applicate, tant'è che la pena irrogata è stata determinata in misura inferiore rispetto al minimo edittale (1 anno ridotto a 8 mesi); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente