Ordinanza — n. 19231/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASARI PAOLO nato il 21/07/1994 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSIMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Vasari avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo è generico, oltre che versato in fatto, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata dalla quale emerge la volontarietà della condotta di resistenza commessa dall'imputato (pg. 2-3); ritenuto che il secondo motivo, complessivamente concernente il trattamento sanzionatorio, è generico, non confrontandosi con le puntuali motivazioni contenute nella sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19231/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2-3); ritenuto che il secondo motivo, complessivamente concernente il trattamento sanzionatorio, è generico, non confrontandosi con le puntuali motivazioni contenute nella sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASARI PAOLO nato il 21/07/1994 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSIMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Vasari avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo è generico, oltre che versato in fatto, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata dalla quale emerge la volontarietà della condotta di resistenza commessa dall'imputato (pg. 2-3); ritenuto che il secondo motivo, complessivamente concernente il trattamento sanzionatorio, è generico, non confrontandosi con le puntuali motivazioni contenute nella sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente