Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment convicting him for drug trafficking, arguing for acquittal on personal use grounds and requesting general mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting that the lower court correctly established the drugs were divided for sale and that the appellant's financial situation and criminal history precluded leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Appeals based on generic and manifestly unfounded criticisms of factual findings or discretionary sentencing decisions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANZAOUTI MOHAMED nato il 12/12/1980 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che quanto al primo motivo — con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione all'omessa assoluzione del ricorrente per destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale — i giudici di merito, con motivazione corretta, congrua ed esaustiva, hanno ritenuto provata la cessione a terzi della sostanza stupefacente in relazione a plurimi elementi, quali l'essere la sostanza stupefacente già divisa in dosi pronte per la vendita nonché il rinvenimento di una cospicua somma di denaro, non confacente alla condizione economica del ricorrente, e della quale il predetto non ha fornito spiegazione (cfr. sentenza di primo grado, pag.
4) Ritenuto che, quanto al secondo motivo — con cui si lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche—la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio i plurimi, gravi e specifici precedenti del ricorrente nonché l'assenza di segnali di rawedimento del predetto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22