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Ordinanza — n. 19228/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on calunnia and prescription terms, ordering costs against appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19228/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Bucci inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground regarding the crime of calunnia unfounded because factual issues were already fully examined and resolved by lower courts without re-evaluation. The second ground concerning the statute of limitations was rejected because the appellant failed to account for multiple suspension periods due to his impediment and the emergency period. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to pay the costs and the specified fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 160 c.p.c.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when factual questions have been exhaustively examined by lower courts or when the appellant fails to correctly calculate statutory limitation periods by ignoring legally mandated suspension intervals.

Parole chiave

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calunnia crime statute of limitations suspension periods inadmissible appeal procedural costs emergency period Corte di Cassazione denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 160 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCI ROBERTO nato a ROMA il 20/04/1957 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Bucci avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di calunnia, riproponendo questioni di fatto già compiutamente esaminate dai giudici di merito e risolte in modo conforme, non essendo consentita una rivalutazione delle stesse in questa sede; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che, nel calcolare il termine di prescrizione, il ricorrente non ha tenuto conto dei plurimi periodi di sospensione derivanti da impedimento dell'imputato e dalla sospensione conseguente al periodo emergenziale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente