Italian Court dismisses appeal against conviction for obstructing prisoner transfer as generic and unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in convicting him for obstructing the prisoner transfer operation and in denying generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, finding the appellate court's reasoning correct regarding the threatening conduct and the appellant's lack of remorse despite his prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals based on generic and manifestly unfounded criticisms regarding the configurability of a crime or the exercise of discretionary sentencing powers are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRABELSI KHALIL (CUI 04MQT8N) nato il 07/06/1994 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., sono inammissibili in quanto aventi ad oggetto censure generiche e manifestamente infondate; Considerato, invero, che quanto al primo motivo —con cui si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 336 cod. pen., per non essere stato l'atto d'ufficio del pubblico ufficiale impedito dalla condotta del ricorrente— la Corte d'appello, con motivazione corretta, congrua ed esaustiva, ha ritenuto configurabile il reato dal momento che, alla luce delle risultanze probatorie, il ricorrente poneva in essere una condotta minacciosa al fine di ostacolare lo svolgimento dell'operazione di deflusso dei detenuti;
Ritenuto che, quanto al secondo motivo — con cui si lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche — la Corte d'appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio i plurimi e gravi precedenti del ricorrente nonché l'assenza di ravvedimento del predetto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ma