Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded grounds regarding legal citation, resistance, and sentencing aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground unfounded because judges merely cited the wrong legal article without altering factual findings, while the second ground was rejected due to the appellant's flight and dangerous driving maneuvers. Additionally, the court dismissed arguments regarding vehicle damage and sentencing mitigation as generic or unsupported by the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 521 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, including errors in legal citation that do not affect facts, or assertions of resistance and aggravating circumstances lacking objective evidence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA CARMELO nato a AGRIGENTO il 03/12/2002 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Di Maria avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo, in quanto non vi è stata alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., avendo i giudici di merito unicamente rilevato l'erronea indicazione della norma di legge violata, salvo restando che la contestazione in punto di fatto è rimasta immutata; ritenuto che, in relazione al secondo motivo, sono manifestamente infondate le doglianze in ordine al riconoscimento dell'imputato, pacificamente effettuate dai testi e confermata da elementi oggettivi ;pg.4 sentenza); (4) altrettanto infondata è la contestazione relativa alla sussistenza della condotta di resistenza, stante la fuga dell'imputato che, prima ha speronato l'autovettura dei Carabinieri e dopo ha posto in essere manovre pericolose,; ritenuto che il terzo motivo è generico oltre che infondato, atteso che l'aggravante contestata con riguardo al danneggiamento fa riferimento alla destinazione dell'autovettura dei Carabinieri ad un pubblico servizio e non alla esposizione alla pubblica fede; ritenuto che l'ultimo motivo, concernente il diniego delle generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello indicato l'insussistenza di elementi idonei ad attenuare la gravità del fatto (pg.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presi