Ordinanza — n. 19225/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRIGO ALEX nato a MESSINA il 23/10/1993 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex Arrigo avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo, concernente l'individuazione dell'imputato e la sussistenza del reato (art. 337 cod. pen. ), è manifestamente infondato in guanto/i testi hanno riferito che l'imputato era soggetto ben noto alle forze dell'ordine e che, al momento del fatto, si trovava alla guida di un motociclo senza casco, sicchè è plausibile l'agevole riconoscimento del predetto; ritenuto che è manifestamente infondata anche la contestazione della configurabilità del reato, posto che l'imputato si è dato alla fuga percorrendo la strada contromano, ponendo in essere una condotta di guida pericolosa al punto che le forze dell'ordine non riuscivano a raggiungerlo; ritenuto che il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ampiamente motivato - senza incorrere in illogicità o contraddittorietà - in merito alla insussistenza di elementi atti ad affievolire la gravità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 19225/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. ), è manifestamente infondato in guanto/i testi hanno riferito che l'imputato era soggetto ben noto alle forze dell'ordine e che, al momento del fatto, si trovava alla guida di un motociclo senza casco, sicchè è plausibile l'agevole riconoscimento del predetto; ritenuto che è manifestamente infondata anche la contestazione della configurabilità del reato, posto che l'imputato si è dato alla fuga percorrendo la strada contromano, ponendo in essere una condotta di guida pericolosa al punto che le forze dell'ordine non riuscivano a raggiungerlo; ritenuto che il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ampiamente motivato - senza incorrere in illogicità o contraddittorietà - in merito alla insussistenza di elementi atti ad affievolire la gravità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRIGO ALEX nato a MESSINA il 23/10/1993 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex Arrigo avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo, concernente l'individuazione dell'imputato e la sussistenza del reato (art. 337 cod. pen. ), è manifestamente infondato in guanto/i testi hanno riferito che l'imputato era soggetto ben noto alle forze dell'ordine e che, al momento del fatto, si trovava alla guida di un motociclo senza casco, sicchè è plausibile l'agevole riconoscimento del predetto; ritenuto che è manifestamente infondata anche la contestazione della configurabilità del reato, posto che l'imputato si è dato alla fuga percorrendo la strada contromano, ponendo in essere una condotta di guida pericolosa al punto che le forze dell'ordine non riuscivano a raggiungerlo; ritenuto che il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ampiamente motivato - senza incorrere in illogicità o contraddittorietà - in merito alla insussistenza di elementi atti ad affievolire la gravità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Preside