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Ordinanza — n. 19221/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding home detention breach, ruling no authorization was needed for SERD visit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Solomon Mihai Nicolae inadmissible regarding his exclusion from home detention under Article 54 of the Penal Code. The appellant argued that his removal from the detention center was justified by the need to visit the SERD, but the lower court found no evidence he actually went there. The court upheld this decision, noting that any such visit would require specific authorization and that the appellant was caught with another detained individual, proving the visit did not occur.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; The court ruled that removal from home detention for a SERD visit requires specific authorization and is not automatically permitted, especially when the individual is found with another detained person.

Parole chiave

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home detention breach SERD visit authorization Article 54 Penal Code detention center exclusion Cassation inadmissibility allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti trattamento ambulatoriale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 cod. pen.
art. 54 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLOMON MIHAI NICOLAE nato il 05/12/1992 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mihai Nicolae Solonnon avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che contesta l'esclusione della seminate di cui all'art. 54 cod. pen., sostenendo che l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari era giustificato dalla necessità di recarsi al SERD; rilevato che la sentenza è immune da censure, avendo compiutamente motivato in ordine al fatto che l'allontanamento avrebbe richiesto apposito provvedimento autorizzativo e che, in ogni caso, non risulta che il ricorrente si sia recato al SERD, essendo stato fermato mentre si trovava in compagnia di altra persony sua volta in stato di detenzione domiciliare; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente