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Ordinanza — n. 19218/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19218/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19218/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SAMUELE nato a CARMAGNOLA il 17/10/1997 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Messina Samuele, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19218/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena punibilità individualizzazione della commisurazione penale attenuazione della pena cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Messina Samuele, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA SAMUELE nato a CARMAGNOLA il 17/10/1997 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Messina Samuele, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - si veda pag. 5 della sent. impugnata - in cui si evidenziano i plurimi e specifici precedenti penali del ricorrente quale condizione ostativa al riconoscimento della suddetta causa di esclusione della punibilità, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere e ensore Il Presidente