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Ordinanza — n. 19098/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new arguments and mere repetition of lower court rejections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19098/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Delli Carro Aldo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the nullity of the second-instance judgment regarding extortion and mafia methods, claiming the lower court failed to properly qualify him as an 'interested intermediary.' The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal without adding decisive new evidence or reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), e) c.p.p.; Art. 642, 416-bis.1 c.p.; The appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of appeal without introducing new decisive elements to overcome the causes of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments interested intermediary mafia method extortion crime procedural costs Cassation review corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), e) c.p.p.
Letto il ricorso di Delli Carro Aldo, ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 642 c.p.
Art. 416-bis.1 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 81 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLI CARRI ALDO nato a FOGGIA il 21/11/1947 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Delli Carro Aldo, ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., per la inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt.110, 81 cpv., 629 e 416-bis.1 cod. pen. ed il vizio della motivazione sotto il profilo della sua contraddittorietà ed illogicità in relazione alla qualificazione del ricorrente quale "intermediario interessato" è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si vedano le pagine 7-11 in relazione alla sussistenza del delitto di estorsione in tutti i suoi elementi costituitivi; si vedano le pagine 11-12 in relazione alla sussistenza del c.d. "metodo mafioso" caratterizzante la condotta realizzata dal ricorrente, quale soggetto intermediario, che si è avvantaggiato di una parte delle somme versate dalla p.o. ai destinatari del profitto -, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; vista memoria depositata dal difensore del ricorrente il 6 marzo 2024 che, reiterando in ordine alla violazione degli artt. 642 e 416-bis. 1 nonché sul vizio della motivazione rispetto alla figura del cd. "intermediario interessato", all'attendibilità della p.o. ed all'aumento di pena della metà per effetto della circostanza aggravante si cui all'art. 416-bis.1, non aggiunge nulla di decisivo al fine di superare le predette cause di inammissibilità; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il