Italian Court dismisses appeals claiming ordinary vs. abnormal joint liability error under Art. 116 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Chilotam Chigemezu, Chilotam Gerald Emmanuel, and Chilotam Gerald Collins inadmissible. The court found the appellants' argument regarding the distinction between ordinary and abnormal joint liability under Article 116 of the Penal Code to be a mere reiteration of issues already properly addressed by the lower court. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 cod. pen.; The court holds that an appeal challenging the classification of joint liability as ordinary rather than abnormal is inadmissible if the lower court's reasoning adequately refutes the claim that the consequences were merely accidental rather than logically connected to the common criminal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHILOTAM CHIGEMEZU nato il 15/09/1968 CHILOTAM GERALD EMMANUEL nato il 31/12/1998 CHILOTAM GERALD COLLINS nato il 07/04/2001 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Chilotam Chigennezu, Chilotam Gerald Emmanuel, Chilotam Gerald Collins; ritenuto che l'unico motivo, comune a tutti i ricorrenti, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso ordinario nei confronti dei ricorrenti Chilotam Chigemezu e Chilotam Gerald Emmanuel in luogo di quella a titolo di c.d. "concorso anomalo", di cui all'art. 116 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, nelle pagine 3-4 della sentenza impugnata, ha evidenziato come la sottrazione dei beni della p.o. non rappresenti "una conseguenza occasionale" e non voluta neppure sotto il profilo del dolo indiretto, bensì «lo sviluppo logico dell'azione eziologicamente ricollegabile alla comune condotta criminosa di base e agevolmente prevedibile da parte di tutti gli autori della stessa» (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il Consi liere Est' nsore Il Preside