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Ordinanza — n. 19096/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal argumentation and manifestly unfounded factual claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19096/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Bua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's arguments regarding sentencing and circumstances to be merely factual and manifestly unfounded, citing the high danger posed by the defendant and his criminal record. Consequently, the court ruled that no further legal motivation was required because the appeal failed to address the decisive negative elements or provide positive counter-arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 2; Art. 360 c.p.p., n. 3: An appeal is inadmissible if it is merely factual, manifestly unfounded, or lacks the requisite legal argumentation to challenge the lower court's decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal mere factual argumentation lack of legal reasoning court costs and fine segno di dominio pubblico suolo edificativo violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p., n. 2
Art. 360 c.p.p., n. 3
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUA ANGELO nato a CATANIA il 26/05/1992 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Bua; considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è meramente fattuale e comunque manifestamente infondato, a fronte di congrua argomentazione che richiama l'elevato pericolo a cui sono stati esposti gli operanti e gli utenti della strada, nonché la significativa biografia penale dell'imputato (pp. 3-4); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere motivazionale si attenua proporzionalmente nell'ipotesi in cui venga irrogata, come nel caso di specie, una pena inferiore alla media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 m